Ambiente
Banca dati ragionata di diritto ambientale a cura di Marco Grondacci
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2008-06-11 - plain
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa(GUE 152L del 11/6/2008)


Sintesi:
La presente Direttiva intende riunire le disposizioni di cinque strumenti giuridici diversi in un’unica direttiva, al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre il volume della normativa in vigore

 

RAGIONI

E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

 

Ragioni

di semplificazione della normativa esistente

La

presente Direttiva intende riunire le disposizioni di cinque

strumenti giuridici diversi in un’unica direttiva, al fine di

semplificare, razionalizzare e ridurre il volume della normativa in

vigore.

In

particolare i provvedimenti esistenti e riordinati in chiave di

semplificazione , dalla presente direttiva sono :

  1. Direttiva

    96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della

    qualità dell’aria ambiente (“direttiva quadro”), GU L 296 del

    21.11.1996, pag. 55. Recepita in Italia dal Dlgs 4/8/1999 n. 351

  2. Direttiva

    1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità

    dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,

    gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, GU L 163 del

    29.6.1999, pag. 41 (“prima direttiva derivata”). Recepita in

    Italia dal DM 2/4/2002 n. 60

  3. Direttiva

    2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i

    valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria

    ambiente, GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12 (“seconda direttiva

    derivata”). Recepita con DM 2/4/2002 n. 60

  4. Direttiva

    2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ozono

    nell’aria, GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14 (“terza direttiva

    derivata”).Recepita in Italia con il Dlgs 21/5/2004 n. 183

  5. Decisione

    97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di

    informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole

    stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati

    membri, GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14 (“decisione sullo scambio di

    informazioni”).

L’attuazione

della Direttiva porterà all’abrogazione della legislazione

esistente. In particolare secondo il paragrafo 1 dell’articolo 31

della presente Direttiva le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE,

2000/69/CE e 2002/3/CE sono abrogate a decorrere dall’11 giugno

2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i

termini per il recepimento o dall’applicazione delle suddette

direttive.I paragrafi 1 e 3 dell’articolo 31 stabiliscono un regime

transitorio in relazione ad alcune parti delle suddette Direttive.

 

 

 

Ragioni

di adeguamento ad obiettivi di maggior tutela sanitaria : in

particolare le PM 2,5

La

Direttiva è inoltre intesa a rivedere sostanzialmente le

disposizioni attuali per integrarvi gli ultimi sviluppi in ambito

medico e scientifico e le esperienze più recenti acquisite negli

Stati membri, introducendo nuovi controlli sull’esposizione umana

al PM2,5 ( particelle di inquinanti più fini, unità di misura

micron : milionesimi di metro ) presente nell’aria ambiente.

Inoltre nel rispetto del principio di sussidiarietà la direttiva si

rende necessaria proprio perché le PM2,5 presentano una forte

componente transfrontaliera, visto che una volta emesse o formatesi

in atmosfera possono essere trasportate per migliaia di chilometri:

Il problema impone dunque un intervento su scala comunitaria.

In

particolare per le PM2,5, la Direttiva fissa obiettivi comunitari

per ciascuno Stato membro, ma lascia alle autorità di ciascuno di

essi la facoltà di decidere i mezzi più opportuni per conseguire

tali obiettivi, garantendo così norme minime di qualità dell’aria

per tutti i cittadini dell’UE: il tutto nel rispetto del principio

di proporzionalità .

 

 

Ragioni

di semplificazione delle disposizioni di monitoraggio e comunicazione

dati degli inquinanti

La

Direttiva intende semplificare le disposizioni in materia di

monitoraggio e di comunicazione delle informazioni, privilegiando un

sistema d’informazione condiviso e la comunicazione elettronica dei

dati. Alcuni obblighi di comunicazione saranno, invece, soppressi, e

in tal modo si ridurrà l’onere amministrativo per gli Stati

membri, anche se per ora non è possibile quantificare l’entità

esatta di tale riduzione. Inoltre, anche se nel breve-medio termine

saranno richiesti più interventi di monitoraggio, alla lunga ciò

consentirà di disporre di maggiori informazioni scientifiche su

alcuni problemi di inquinamento atmosferico, che a loro volta

dovrebbero permettere di utilizzare di più i modelli per valutare la

qualità dell’aria invece del monitoraggio, che è più costoso.

Pertanto sul lungo termine si può prevedere un risparmio sui costi

di monitoraggio.

 

 

 

 

 

 

 

 

LE

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA E LE CONFERME PIU’

IMPORTANTI

 

 

Le

nuove definizioni rispetto alla previgente normativa

Più

rigorosa la definizione di valore obiettivo . Secondo la nuova

direttiva si intende per valore obiettivo : “ livello fissato al

fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute

umana e per l’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove

possibile, entro un termine prestabilito”. La precedente

definizione parlava più genericamente di livello che doveva evitare

a lungo termine danni alla salute e all’ambiente.

 

Vengono

introdotte o modificate le seguenti definizioni :

  • livello

    massimo di concentrazione”: livello fissato in base alle

    conoscenze scientifiche al fine di evitare rischi eccessivamente

    elevati per la salute umana, che deve essere raggiunto entro un

    termine prestabilito e in seguito non deve essere superato

    (definizione eliminata nella versione finale pubblicata nella GUE);

  • livello

    critico”: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche

    al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su

    recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli

    esseri umani;

  • margine

    di tolleranza”: percentuale di superamento del valore limite

    consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;

  • soglia

    di informazione”: livello oltre il quale vi è un rischio per

    la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni

    gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il

    quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;

  • obiettivo

    a lungo termine”: livello da raggiungere nel lungo periodo,

    salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate,

    al fine di garantire un’efficace protezione della salute umana e

    dell’ambiente.

  • PM10”:

    le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale

    selettivo conforme alla norma EN 12341 con un'efficienza di

    penetrazione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 µm;

  • PM2,5”:

    le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale

    selettivo conforme alla norma EN 14907 con un'efficienza di

    penetrazione del 50% per un diametro aerodinamico di 2,5 µm;

  • indicatore

    di esposizione media”: livello medio determinato sulla base di

    misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno

    Stato membro e che rispecchia l’esposizione della popolazione; È

    utilizzato per calcolare l’obiettivo nazionale di riduzione

    dell’esposizione e l’obbligo di concentrazione dell’esposizione;

  • obbligo

    di concentrazione dell’esposizione”: livello fissato sulla

    base dell’indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli

    effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere nell’arco di un

    determinato periodo;

  • «obiettivo

    nazionale di riduzione dell’esposizione»: riduzione

    percentuale dell’esposizione media della popolazione di uno Stato

    membro fissata per l’anno di riferimento al fine di ridurre gli

    effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi, ove possibile,

    entro un termine prestabilito;

  • sito

    di fondo urbano”: sito all’interno delle zone urbane dove i

    livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione

    urbana generale;

  • ossidi

    di azoto”: la somma del rapporto di mescolamento (ppbv) di

    monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa

    in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m3);

  • misurazione

    in siti fissi”: misurazione effettuata in postazioni fisse, in

    continuo o con campionamento casuale, per determinare i livelli

    conformemente agli obiettivi di qualità dei dati richiesti;

  • misurazione

    indicativa”: misurazione che rispetta obiettivi di qualità

    dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la

    misurazione in siti fissi;

 

 

Valori

limite per la protezione della salute umana

Si

conferma la definizione della direttiva 1999/30 e cioè il livello

fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare,

prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o

sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un

dato termine e non dovrà essere in seguito superato.

 

Per

il biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio,

benzene, piombo, PM10 restano quelli della normativa previgente

(vedi ora nuovo allegato XI)

 

 

Soglie

di allarme e informazione

Resta

la definizione della direttiva 1996/62 secondo la quale per soglia di

allarme si intende livello oltre il quale vi è un rischio per la

salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il

quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma

della presente direttiva.

Per

il biossido di zolfo, il biossido di azoto ed ozono troposferico

restano quelli della normativa previgente ( vedi nuovo allegato XII )

comprese le modalità di misurazione .

La

soglia di informazione per l’ozono resta quella della direttiva

2002/3 ( vedi nuovo allegato XII parte B)

 

 

Livelli

critici per la protezione della vegetazione ed ecosistemi

Vengono

confermati i livelli per biossido di zolfo e di azoto della normativa

previgente ( vedi nuovo allegato XIII ).

 

 

PM

2,5: livelli da raggiungere

Secondo

la vecchia normativa ( vedi nel nostro paese il DM 60/2002) le

regioni stabiliranno , senza alcun termine prescrittivo, punti di

campionamento della stessa ubicazione prevista per le PM10 . Per il

metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle

PM10 viene indicato quanto previsto nell’allegato XI paragrafo 1

sezione V . Infine i piani regionali ( ex articolo 8 comma 2 dlgs

351/1999) previsti per la riduzione dei livelli di inquinamento hanno

anche lo scopo di ridurre i livelli delle PM 2,5

La

nuova direttiva invece costituisce un salto di qualità uscendo dallo

sperimentalismo della normativa vigente compresa quella italiana

sopra indicata .

Secondo

l’articolo 15 della nuova direttiva gli Stati membri garantiscono

che l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione al PM2,5

di cui all’allegato XIV, punto B, sia conseguito entro i tempi

indicati nello stesso allegato. Viene quindi indicato un’obiettivo

preciso per cui entro il 2015 i livelli di PM2,5 nelle aree urbane

dovranno essere al di sotto dei 20 microgrammi/m³ e dovranno essere

ridotti entro il 2020 del 20% rispetto ai valori del 2010.

A

livello dell'intero territorio nazionale (obiettivi di riduzione

nazionali), gli Stati membri dovranno rispettare il valore limite di

25 microgrammi/m3 di PM2,5 da raggiungere obbligatoriamente entro il

2015 e, se possibile, già nel 2010.

L’indicatore

di esposizione media (IEM) per il PM2,5 espresso in μg/m3 ,deve

basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone

e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve

essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili

ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a

norma dell’allegato V, punto B. L’IEM per l’anno di riferimento

2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010.

Tuttavia,

qualora non siano disponibili dati per il 2008, gli Stati membri

possono basarsi sulla concentrazione media degli anni 2009 e 2010 o

sulla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011. Gli Stati

membri che ricorrono a queste possibilità comunicano la loro

decisione alla Commissione entro l’11 settembre 2008.

L’IEM

per l’anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni

consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti questi

punti di campionamento. L’IEM è utilizzato per esaminare se

l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione è raggiunto.

L’IEM

per l’anno 2015 è dato dalla concentrazione media su tre anni

consecutivi (2013, 2014 e 2015) ricavata dalla media di tutti questi

punti di campionamento. L’IEM è utilizzato per esaminare se

l’obbligo di concentrazione dell’esposizione è raggiunto.

 

 

I

valori dell’OMS per PM2,5 e PM10

Sia

per le PM 2,5 che le PM10 ( per queste ultime i limiti sono gli

stessi della normativa precedente) la presente Direttiva non tiene

conto dei valori indicati dalla OMS secondo cui le medie annuali non

dovrebbero essere superiori a 20 microgrammi/m3 per il PM10 e 10

microgrammi/m3 per il PM2,5.

 

 

 

PM2,5:

punti di campionamento

Secondo

il comma 4 articolo 15 della Direttiva gli Stati membri provvedono, a

norma dell’allegato III, affinché la distribuzione dei punti di

campionamento e il numero singolo di punti di campionamento sul quale

si basa l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 rispecchino

adeguatamente l’esposizione della popolazione generale. Il numero

dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello

determinato secondo i criteri dell’allegato V, punto B.

 

 

 

Valore-obiettivo

e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana

L’allegato

XIV punto D stabilisce il valore obiettivo per le PM 2,5 nell’aria

ambiente (l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione

di quella presente nei luoghi di lavoro): 25 μg/m3 (media anno

civile) da raggiungere entro 1/1/2010

 

L’allegato

XIV punto E stabilisce il valore limite per le PM 2,5 nell’aria

ambiente (l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione

di quella presente nei luoghi di lavoro):

  • FASE

    1: 25 μg/m3 (media anno civile) da raggiungere entro 1/1/2015 ,

    però secondo il seguente margine di tolleranza (percentuale di

    tolleranza del valore limite consentita alle condizioni stabilite

    dalla presente direttiva ) 20 % l’11 giugno 2008, con riduzione il

    1o gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una

    percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0 % entro il 1o

    gennaio 2015.

  • FASE

    2 il valore diventa 20 μg/m3 (media anno civile) da raggiungere

    entro 1/1/2020. In questo ultimo caso però si tratta di un valore

    limite indicativo che la Commissione deve verificare nel 2013, alla

    luce di ulteriori informazioni in materia di conseguenze sulla

    salute e sull’ambiente, fattibilità tecnica ed esperienza del

    valore obiettivo negli Stati membri.

Il

margine di tolleranza di cui sopra ai fini della sua applicabilità

dovrà tener conto di quanto indicato dal paragrafo 1 dell’articolo

23 della Direttiva in esame , secondo il quale : “Se in

determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti

nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo

qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente

applicabile,

gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità

dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di

conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato

negli allegati”.

 

 

Informazione

del pubblico

Gli

Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività

il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni

ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di

tutela dei gruppi di popolazione sensibili e altri organismi sanitari

pertinenti, in merito:

  1. alla

    qualità dell’aria ambiente secondo quanto disposto dall’allegato

    XVI (contiene per la prima volta una precisa e articolata

    indicazione degli obblighi informativi delle PA competente verso il

    pubblico per ogni singolo inquinante) ,

  2. alle

    decisioni riguardanti le proroghe dei termini per il rispetto dei

    limiti fissati dalla presente direttiva (prorogabili al massimo di 5

    anni ex articolo 22, paragrafo 1della presente Direttiva )

  3. ad

    ogni esenzione dall’applicazione dei limiti previsti dalla

    presente direttiva ( esenzioni non prorogabili oltre 31/12/2009 ex

    articolo 22, paragrafo 2 della presente Direttiva)

  4. ai

    piani di qualità dell’aria di cui agli articoli 22 e 23 della

    presente Direttiva e ai programmi di raggiungimento dei valori

    obiettivi dell’ozono di cui all’articolo 17 della presente

    Direttiva.

Gli

Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annue

complete riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente

direttiva. Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del

superamento di valori limite, valori-obiettivo, obiettivi a lungo

termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di

calcolo dei valori medi interessati. Oltre a queste informazioni deve

essere presentata una valutazione sintetica degli effetti del

superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere,

se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela dei

boschi e delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono

previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva,

quali, ad esempio, alcuni precursori dell’ozono non regolamentati

indicati nell’allegato X, punto B.

In

particolare ex allegato XVI le informazioni relative ai superamenti

devono essere organizzate in maniera tale da permettere che pubblico

disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o

previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di

informazione. I dati forniti devono riguardare almeno le seguenti

informazioni:

  1.  

    • informazioni

      sui superamenti registrati: località o area in cui si è

      verificato il fenomeno, tipo di soglia superata (di informazione o

      di allarme),ora d’inizio e durata del fenomeno,concentrazione

      oraria più elevata e, per l’ozono, concentrazione media più

      elevata su 8 ore;

    • previsione

      per il pomeriggio/giorno/i seguenti: area geografica

      prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di

      informazione o di allarme, cambiamento previsto nell’inquinamento

      (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del

      cambiamento previsto;

    • informazione

      sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla

      salute e condotta raccomandata: informazione sui gruppi di

      popolazione a rischio, descrizione dei sintomi riscontrabili,

      precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono

      prendere, dove ottenere ulteriori informazioni;

    • informazioni

      sulle azioni preventive per la riduzione dell’inquinamento e/o

      dell’esposizione ad esso; indicazione dei principali settori cui

      appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle

      emissioni;

    • qualora

      i superamenti siano solo previsti, gli Stati membri s’impegnano

      affinché i dati al riguardo siano forniti nella misura del

      possibile.

 

Tutte

le informazioni sono rese disponibili al pubblico gratuitamente e

attraverso mezzi facilmente accessibili tra cui Internet o altro

mezzo di telecomunicazione adeguato, e tengono conto delle

disposizioni della direttiva .

 

 




Ultime novità in materia (-Normativa, Aria, , ,) :

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184)
Testo Coordinato del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (10A02575) (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39)
Direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GUE n. 285L del 31/10/2009)
Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 luglio 2009 Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione. (09A10169) (GU n. 196 del 25-8-2009 )
Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" (GURI n. 161 del 14 luglio 2009)
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUE n. 140/L del 5/6/2009)
Testo coordinato Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 Testo del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in questo stesso supplemento ordinario a pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (( nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario». )) (09A04321) (GU n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49)
continua
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