|
| |
Lette 1 sintesi su 30 al giorno. .
| |
2008-06-11 - plain Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa(GUE 152L del 11/6/2008) Sintesi: La presente Direttiva intende riunire le disposizioni di cinque strumenti giuridici diversi in un’unica direttiva, al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre il volume della normativa in vigore RAGIONI E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA Ragioni di semplificazione della normativa esistente La presente Direttiva intende riunire le disposizioni di cinque strumenti giuridici diversi in un’unica direttiva, al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre il volume della normativa in vigore. In particolare i provvedimenti esistenti e riordinati in chiave di semplificazione , dalla presente direttiva sono : Direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente (“direttiva quadro”), GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. Recepita in Italia dal Dlgs 4/8/1999 n. 351 Direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41 (“prima direttiva derivata”). Recepita in Italia dal DM 2/4/2002 n. 60 Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente, GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12 (“seconda direttiva derivata”). Recepita con DM 2/4/2002 n. 60 Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ozono nell’aria, GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14 (“terza direttiva derivata”).Recepita in Italia con il Dlgs 21/5/2004 n. 183 Decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri, GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14 (“decisione sullo scambio di informazioni”).
L’attuazione della Direttiva porterà all’abrogazione della legislazione esistente. In particolare secondo il paragrafo 1 dell’articolo 31 della presente Direttiva le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE sono abrogate a decorrere dall’11 giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento o dall’applicazione delle suddette direttive.I paragrafi 1 e 3 dell’articolo 31 stabiliscono un regime transitorio in relazione ad alcune parti delle suddette Direttive. Ragioni di adeguamento ad obiettivi di maggior tutela sanitaria : in particolare le PM 2,5 La Direttiva è inoltre intesa a rivedere sostanzialmente le disposizioni attuali per integrarvi gli ultimi sviluppi in ambito medico e scientifico e le esperienze più recenti acquisite negli Stati membri, introducendo nuovi controlli sull’esposizione umana al PM2,5 ( particelle di inquinanti più fini, unità di misura micron : milionesimi di metro ) presente nell’aria ambiente. Inoltre nel rispetto del principio di sussidiarietà la direttiva si rende necessaria proprio perché le PM2,5 presentano una forte componente transfrontaliera, visto che una volta emesse o formatesi in atmosfera possono essere trasportate per migliaia di chilometri: Il problema impone dunque un intervento su scala comunitaria. In particolare per le PM2,5, la Direttiva fissa obiettivi comunitari per ciascuno Stato membro, ma lascia alle autorità di ciascuno di essi la facoltà di decidere i mezzi più opportuni per conseguire tali obiettivi, garantendo così norme minime di qualità dell’aria per tutti i cittadini dell’UE: il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità . Ragioni di semplificazione delle disposizioni di monitoraggio e comunicazione dati degli inquinanti La Direttiva intende semplificare le disposizioni in materia di monitoraggio e di comunicazione delle informazioni, privilegiando un sistema d’informazione condiviso e la comunicazione elettronica dei dati. Alcuni obblighi di comunicazione saranno, invece, soppressi, e in tal modo si ridurrà l’onere amministrativo per gli Stati membri, anche se per ora non è possibile quantificare l’entità esatta di tale riduzione. Inoltre, anche se nel breve-medio termine saranno richiesti più interventi di monitoraggio, alla lunga ciò consentirà di disporre di maggiori informazioni scientifiche su alcuni problemi di inquinamento atmosferico, che a loro volta dovrebbero permettere di utilizzare di più i modelli per valutare la qualità dell’aria invece del monitoraggio, che è più costoso. Pertanto sul lungo termine si può prevedere un risparmio sui costi di monitoraggio. LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA E LE CONFERME PIU’ IMPORTANTI Le nuove definizioni rispetto alla previgente normativa Più rigorosa la definizione di valore obiettivo . Secondo la nuova direttiva si intende per valore obiettivo : “ livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito”. La precedente definizione parlava più genericamente di livello che doveva evitare a lungo termine danni alla salute e all’ambiente. Vengono introdotte o modificate le seguenti definizioni : “livello massimo di concentrazione”: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare rischi eccessivamente elevati per la salute umana, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato (definizione eliminata nella versione finale pubblicata nella GUE); “livello critico”: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani; “margine di tolleranza”: percentuale di superamento del valore limite consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva; “soglia di informazione”: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive; “obiettivo a lungo termine”: livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente. “PM10”: le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme alla norma EN 12341 con un'efficienza di penetrazione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 µm; “PM2,5”: le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme alla norma EN 14907 con un'efficienza di penetrazione del 50% per un diametro aerodinamico di 2,5 µm; “indicatore di esposizione media”: livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro e che rispecchia l’esposizione della popolazione; È utilizzato per calcolare l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione e l’obbligo di concentrazione dell’esposizione; “obbligo di concentrazione dell’esposizione”: livello fissato sulla base dell’indicatore di esposizione media al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere nell’arco di un determinato periodo; «obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione»: riduzione percentuale dell’esposizione media della popolazione di uno Stato membro fissata per l’anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi, ove possibile, entro un termine prestabilito; “sito di fondo urbano”: sito all’interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione urbana generale; “ossidi di azoto”: la somma del rapporto di mescolamento (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m3); “misurazione in siti fissi”: misurazione effettuata in postazioni fisse, in continuo o con campionamento casuale, per determinare i livelli conformemente agli obiettivi di qualità dei dati richiesti; “misurazione indicativa”: misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;
Valori limite per la protezione della salute umana Si conferma la definizione della direttiva 1999/30 e cioè il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e non dovrà essere in seguito superato. Per il biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio, benzene, piombo, PM10 restano quelli della normativa previgente (vedi ora nuovo allegato XI) Soglie di allarme e informazione Resta la definizione della direttiva 1996/62 secondo la quale per soglia di allarme si intende livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma della presente direttiva. Per il biossido di zolfo, il biossido di azoto ed ozono troposferico restano quelli della normativa previgente ( vedi nuovo allegato XII ) comprese le modalità di misurazione . La soglia di informazione per l’ozono resta quella della direttiva 2002/3 ( vedi nuovo allegato XII parte B) Livelli critici per la protezione della vegetazione ed ecosistemi Vengono confermati i livelli per biossido di zolfo e di azoto della normativa previgente ( vedi nuovo allegato XIII ). PM 2,5: livelli da raggiungere Secondo la vecchia normativa ( vedi nel nostro paese il DM 60/2002) le regioni stabiliranno , senza alcun termine prescrittivo, punti di campionamento della stessa ubicazione prevista per le PM10 . Per il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle PM10 viene indicato quanto previsto nell’allegato XI paragrafo 1 sezione V . Infine i piani regionali ( ex articolo 8 comma 2 dlgs 351/1999) previsti per la riduzione dei livelli di inquinamento hanno anche lo scopo di ridurre i livelli delle PM 2,5 La nuova direttiva invece costituisce un salto di qualità uscendo dallo sperimentalismo della normativa vigente compresa quella italiana sopra indicata . Secondo l’articolo 15 della nuova direttiva gli Stati membri garantiscono che l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione al PM2,5 di cui all’allegato XIV, punto B, sia conseguito entro i tempi indicati nello stesso allegato. Viene quindi indicato un’obiettivo preciso per cui entro il 2015 i livelli di PM2,5 nelle aree urbane dovranno essere al di sotto dei 20 microgrammi/m³ e dovranno essere ridotti entro il 2020 del 20% rispetto ai valori del 2010. A livello dell'intero territorio nazionale (obiettivi di riduzione nazionali), gli Stati membri dovranno rispettare il valore limite di 25 microgrammi/m3 di PM2,5 da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibile, già nel 2010. L’indicatore di esposizione media (IEM) per il PM2,5 espresso in μg/m3 ,deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma dell’allegato V, punto B. L’IEM per l’anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010. Tuttavia, qualora non siano disponibili dati per il 2008, gli Stati membri possono basarsi sulla concentrazione media degli anni 2009 e 2010 o sulla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011. Gli Stati membri che ricorrono a queste possibilità comunicano la loro decisione alla Commissione entro l’11 settembre 2008. L’IEM per l’anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti questi punti di campionamento. L’IEM è utilizzato per esaminare se l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione è raggiunto. L’IEM per l’anno 2015 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2013, 2014 e 2015) ricavata dalla media di tutti questi punti di campionamento. L’IEM è utilizzato per esaminare se l’obbligo di concentrazione dell’esposizione è raggiunto. I valori dell’OMS per PM2,5 e PM10 Sia per le PM 2,5 che le PM10 ( per queste ultime i limiti sono gli stessi della normativa precedente) la presente Direttiva non tiene conto dei valori indicati dalla OMS secondo cui le medie annuali non dovrebbero essere superiori a 20 microgrammi/m3 per il PM10 e 10 microgrammi/m3 per il PM2,5. PM2,5: punti di campionamento Secondo il comma 4 articolo 15 della Direttiva gli Stati membri provvedono, a norma dell’allegato III, affinché la distribuzione dei punti di campionamento e il numero singolo di punti di campionamento sul quale si basa l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 rispecchino adeguatamente l’esposizione della popolazione generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell’allegato V, punto B. Valore-obiettivo e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana L’allegato XIV punto D stabilisce il valore obiettivo per le PM 2,5 nell’aria ambiente (l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro): 25 μg/m3 (media anno civile) da raggiungere entro 1/1/2010 L’allegato XIV punto E stabilisce il valore limite per le PM 2,5 nell’aria ambiente (l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro): FASE 1: 25 μg/m3 (media anno civile) da raggiungere entro 1/1/2015 , però secondo il seguente margine di tolleranza (percentuale di tolleranza del valore limite consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva ) 20 % l’11 giugno 2008, con riduzione il 1o gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0 % entro il 1o gennaio 2015.
FASE 2 il valore diventa 20 μg/m3 (media anno civile) da raggiungere entro 1/1/2020. In questo ultimo caso però si tratta di un valore limite indicativo che la Commissione deve verificare nel 2013, alla luce di ulteriori informazioni in materia di conseguenze sulla salute e sull’ambiente, fattibilità tecnica ed esperienza del valore obiettivo negli Stati membri.
Il margine di tolleranza di cui sopra ai fini della sua applicabilità dovrà tener conto di quanto indicato dal paragrafo 1 dell’articolo 23 della Direttiva in esame , secondo il quale : “Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati”. Informazione del pubblico Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e altri organismi sanitari pertinenti, in merito: alla qualità dell’aria ambiente secondo quanto disposto dall’allegato XVI (contiene per la prima volta una precisa e articolata indicazione degli obblighi informativi delle PA competente verso il pubblico per ogni singolo inquinante) , alle decisioni riguardanti le proroghe dei termini per il rispetto dei limiti fissati dalla presente direttiva (prorogabili al massimo di 5 anni ex articolo 22, paragrafo 1della presente Direttiva ) ad ogni esenzione dall’applicazione dei limiti previsti dalla presente direttiva ( esenzioni non prorogabili oltre 31/12/2009 ex articolo 22, paragrafo 2 della presente Direttiva) ai piani di qualità dell’aria di cui agli articoli 22 e 23 della presente Direttiva e ai programmi di raggiungimento dei valori obiettivi dell’ozono di cui all’articolo 17 della presente Direttiva.
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annue complete riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva. Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento di valori limite, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di calcolo dei valori medi interessati. Oltre a queste informazioni deve essere presentata una valutazione sintetica degli effetti del superamento dei valori predetti. Tali relazioni possono comprendere, se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela dei boschi e delle foreste e dati su altri inquinanti per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell’ozono non regolamentati indicati nell’allegato X, punto B. In particolare ex allegato XVI le informazioni relative ai superamenti devono essere organizzate in maniera tale da permettere che pubblico disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di informazione. I dati forniti devono riguardare almeno le seguenti informazioni: -
informazioni sui superamenti registrati: località o area in cui si è verificato il fenomeno, tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),ora d’inizio e durata del fenomeno,concentrazione oraria più elevata e, per l’ozono, concentrazione media più elevata su 8 ore; previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti: area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di informazione o di allarme, cambiamento previsto nell’inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento), motivo del cambiamento previsto; informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata: informazione sui gruppi di popolazione a rischio, descrizione dei sintomi riscontrabili, precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono prendere, dove ottenere ulteriori informazioni; informazioni sulle azioni preventive per la riduzione dell’inquinamento e/o dell’esposizione ad esso; indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni; qualora i superamenti siano solo previsti, gli Stati membri s’impegnano affinché i dati al riguardo siano forniti nella misura del possibile.
Tutte le informazioni sono rese disponibili al pubblico gratuitamente e attraverso mezzi facilmente accessibili tra cui Internet o altro mezzo di telecomunicazione adeguato, e tengono conto delle disposizioni della direttiva .
Ultime novità in materia (-Normativa, Aria, , ,) :
 | Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184) | | |  | Testo Coordinato del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (10A02575) (GU n. 48 del 27-2-2010 - Suppl. Ordinario n.39) | | |  | Direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GUE n. 285L del 31/10/2009) | | |  | Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 luglio 2009 Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione. (09A10169) (GU n. 196 del 25-8-2009 ) | | |  | Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" (GURI n. 161 del 14 luglio 2009) | | |  | Direttiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUE n. 140/L del 5/6/2009) | | |  | Testo coordinato Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 Testo del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in questo stesso supplemento ordinario a pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (( nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario». )) (09A04321) (GU n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49) | | | | continua |
|
| Sommario:
|