RICONVERSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione (quelli con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW secondo la DIR 2001/80/CE) di cui alle sezioni 1 (anidride solforosa), 4 (ossidi di azoto) e 5 (polveri) della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Un provvedimento in palese contraddizione con gli obiettivi in materia di lotta all’effetto serra , per non parlare del carico ambientale che manterrà su territorio già pesantemente inquinate da centrali termoelettriche esistenti.
IL CONTRASTO DEL PRESENTE DECRETO LEGGE CON I PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE STATO – REGIONI – ENTI LOCALI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ENERGETICI
Non si capisce peraltro come con legge ordinaria si possa derogare a procedure localizzative degli impianti in questioni che rispondono a principi di derivazione costituzionale e che sono stati interpretati dalla Corte Costituzionale secondo indicazioni esattamente opposte alla impostazione centralista di detta norma.
In particolare la Corte Costituzionale (sentenze 3/2003 e 6/2004) pronunciandosi a suo tempo sul c.d. decreto legge sblocca centrali ha affermato che perché nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. , una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che tale normativa statale
1. sia prodotta a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi central
2. preveda che la determinazione dell'elenco degli impianti di energia elettrica che sono oggetto di questi speciali procedimenti viene effettuata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
3. preveda che pur essendo unico il procedimento per l'autorizzazione ministeriale veda comunque la partecipazione anche delle amministrazioni locali interessate e soprattutto l’Intesa con la Regione.
4. L’Intesa con la Regione va considerata come un'intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento - come, del resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato – a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo.
A quanto sopra occorre aggiungere l’Accordo Stato – Regioni del 5/9/2002 (Gazzetta Ufficiale 220/2002) per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica. In particolare secondo tale Accordo i parametri per l’esercizio di tali funzioni sono:
• coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti;
• coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali;
• riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
• concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l'ente locale;
• valutazione problematiche della opzione zero
Il coinvolgimento deve avvenire non solo nella fase di svolgimento dell’istruttoria vera e propria ma anche nella fase di definizione dei parametri per lo svolgimento della istruttoria essendo quelli indicati sopra come meramente indicativi .