NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 539/2010/CE
Il nuovo regolamento modificando il regolamento quadro 1083/2006 in relazione alla possibilità che attraverso i programmi operativi ( attuativi dei Fondi strutturali UE) possano essere finanziate spese connesse a un’operazione comprendente contributi per sostenere , tra gli altri:
• fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
• fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»,
Inoltre il nuovo regolamento prevede che qualora le suddette operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall’autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:
• aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;
• in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità: alla BEI o al FEI; oppure a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.
Relativamente alle dichiarazioni di spesa dei beneficiari dei programmi operativi il nuovo regolamento prevede che nella spesa ammissibile totale sia compresa anche qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti.
Infine il nuovo regolamento prevede che Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all’articolo 44 (fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile) sono utilizzati per finanziare:
• progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano;
• strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese;
• nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.
Le risorse restituite all’operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all’articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.