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2006-8-28 - plain Disegno di legge del Governo “ Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali” del 20/7/2006 . Sintesi: Con la presente legge il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore , uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando l’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge in esame . L’ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI L’articolo 113 TUEL (così come modificato dall’articolo 14 della legge 24 novembre 2003, n. 326 ) prevede che l’ente locale, nel rispetto della normativa di settore, provvederà all’erogazione dei servizi a rilevanza economica, mediante affidamento:a) a società di capitali interamente private individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica . Sul punto vedi Circolare Ministero Ambiente 6/12/2004 “ Affidamento del servizio idrico integrato a società a capitale misto pubblico - privato “ (GU n. 291 del 13-12-2004)c) a società a capitale interamente pubblico, con affidamento diretto, a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano (così ad esempio il servizio raccolta rifiuti o il servizio idrico potranno essere gestiti esclusivamente nel territorio dei comuni associati). Sul punto vedi Circolare Ministero Ambiente 6/12/2004 Affidamento in house del servizio idrico integrato. (GU n. 291 del 13-12-2004).
DELEGA PER LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI L’oggetto del ddl Con la presente legge il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore , uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando l’articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge in esame . La priorità della scelta nella liberazione dei servizi locali Di regola l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dovrà avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all’esercizio. Il mantenimento della gestione pubblica dei servizi idrici integrati I criteri di priorità nella liberalizzazione dei servizi non si applicheranno al servizio idrico integrato per il quale si mantiene la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici. Le condizioni per l’affidamento in house dei servizi pubblici locali Potrà essere consentito eccezionalmente l’affidamento in house a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario . In tal caso l’ente locale dovrà adeguatamente motivare tale scelta alternativa a quella di cui alla lettera a). In particolare la scelta dovrà essere preceduta da analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l’inadeguatezza dell’offerta privata. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, nè in via diretta, nè partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;
Le condizioni per le società miste pubblico private Potrà essere consentito eccezionalmente l’affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;
L’esclusione del criterio di extraterritorialità per i gestori non scelti con procedure di evidenza pubblica La legge delega indica con criterio obbligatorio la esclusione dellala possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale. La transitorietà dei servizi a gestione diretta La legge stabilisce il criterio secondo cui la riforma dei servizi pubblici locali dovrà prevedere :· prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;· consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all’affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato. DELEGA PER L’ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI Secondo l’articolo della presente legge delega il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell’affidamento, una carta dei servizi resi all’utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;b) prevedere che il permanere dell’affidamento sia condizionato al positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante l’esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l’obiettività; c) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di regolazione, sull’adozione, sull’idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull’effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti.
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