Oggetto e campo di applicazione
La presente direttiva istituisce un quadro per la protezione del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali:
a) produzione di biomassa, in particolare nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura;
b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;
c) riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni;
d) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;
e) fonte di materie prime;
f) stoccaggio di carbonio;
g) sede del patrimonio geologico e archeologico.
A tal fine vengono istituite misure per prevenire i processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad un ampio ventaglio di attività umane, che ne pregiudicano la capacità di svolgere tali funzioni. Tra le misure in questione figurano la mitigazione degli effetti di tali processi e la bonifica e il ripristino dei suoli degradati ad un livello di funzionalità tale da essere almeno compatibile con l’utilizzo attuale e l’utilizzo futuro approvato di questa risorsa.
Esclusioni
La presente direttiva si applica al suolo che costituisce lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, escluse le acque sotterranee di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque).
Integrazione della valutazioni di impatto sul suolo nelle decisioni degli stati membri
Quando formulano politiche settoriali che possono verosimilmente acuire o ridurre i processi di degrado del suolo, gli Stati membri individuano, descrivono e valutano l’impatto di tali politiche sui processi menzionati, in particolare nei settori della pianificazione territoriale in ambito urbano e regionale, dei trasporti, dell’energia, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della silvicoltura, dell’estrazione di materie prime, del commercio e dell’industria, della politica sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti climatici, dell’ambiente, della natura e del paesaggio.
Gli Stati membri rendono pubblici i risultati.
Misure di precauzione
Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori del territorio i cui interventi incidono sul suolo in modo tale che ci si possa ragionevolmente attendere un impedimento significativo allo svolgimento delle funzioni del suolo , siano tenuti ad adottare misure di precauzione per prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi in questione.
Impermeabilizzazione
Al fine di preservare le funzioni del suolo, gli Stati membri adottano le misure opportune per limitare l’impermeabilizzazione o, qualora questa debba avvenire, per attenuarne gli effetti, in particolare con il ricorso a prodotti e tecniche di edificazione che consentano di mantenere il maggior numero possibile di tali funzioni.
Individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione e smottamenti
Entro cinque anni dalla [data di recepimento] gli Stati membri individuano, al livello adeguato, le aree situate sul loro territorio nazionale nelle quasi esistono prove evidenti o fondati motivi per sospettare che si sia verificato o che in un prossimo futuro possa verificarsi uno dei seguenti processi di degrado del suolo (di seguito “aree a rischio”):
a) erosione causata dall’acqua o dal vento;
b) diminuzione della materia organica causata da una costante tendenza al calo della frazione organica del suolo, esclusi i residui animali e vegetali non decomposti, i relativi prodotti di decomposizione parziale e la biomassa del suolo;
c) compattazione per aumento della densità apparente e diminuzione della porosità del suolo;
d) salinizzazione per accumulo di sali solubili nel suolo;
e) smottamenti dovuti allo scivolamento verso il basso moderatamente rapido o rapido di masse di suolo e materiale roccioso.
Per l’individuazione delle aree in questione gli Stati membri applicano, per quanto riguarda ciascuno dei singoli processi di degrado del suolo indicati, almeno gli elementi descritti nell’allegato I e tengono conto degli effetti che tali processi hanno nell’acuire le emissioni di gas serra e la desertificazione.
Le aree a rischio sono comunicate al pubblico e riesaminate almeno ogni dieci anni.
Programmi di misure per la lotta all’erosione, alla diminuzione di materia organica, alla compattazione, alla salinizzazione e agli smottamenti
Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per le aree a rischio individuate a norma dell’articolo 6, gli Stati membri predispongono, al livello più opportuno, un programma di misure comprendente almeno gli obiettivi di riduzione del rischio, le misure appropriate per realizzare tali obiettivi, un calendario per l’attuazione delle suddette misure e una stima degli stanziamenti pubblici o privati necessari per finanziarle.
Nell’elaborare e riesaminare i programmi di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono in debita considerazione gli impatti socioeconomici delle misure proposte.
Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porre in essere i rispettivi programmi di misure, procedono a un’analisi dell’impatto che comprenda una valutazione dei costi e dei benefici.
Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti.
Se un’area è a rischio a causa di vari processi concomitanti di degrado del suolo, gli Stati membri possono adottare un unico programma, nell’ambito del quale vengono definiti obiettivi adeguati di riduzione del rischio per tutti i rischi individuati, oltre che le misure più opportune per realizzarli.
Il programma di misure è redatto entro sette anni dalla [data di recepimento] ed entra in applicazione non oltre otto anni dopo tale data. Il programma di misure è comunicato al pubblico ed è riesaminato almeno ogni cinque anni.
Prevenzione del fenomeno di contaminazione del suolo
Al fine di preservare le funzioni del suolo, gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per contenere l’immissione intenzionale o fortuita di sostanze pericolose sul o nel suolo — escluse quelle dovute alla deposizione atmosferica o quelle causate da fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e incontrollabili —, al fine di evitarne l’accumulo che potrebbe impedire al suolo di svolgere le sue funzioni o far insorgere rischi significativi per la salute umana o per l’ambiente.
Per sostanze pericolose si intendono le sostanze o i preparati di cui :
alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze pericolose attuata con DPR 927/1981) e
alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - attuata in Italia con Dlgs 65/2003 ; la direttiva 1999/45 è stata a sua volta modificata dal Regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche)
Il programma di misure è redatto entro sette anni dalla [data di recepimento] ed entra in applicazione non oltre otto anni dopo tale data. Il programma di misure è comunicato al pubblico ed è riesaminato almeno ogni cinque anni.
Prevenzione del fenomeno di contaminazione del suolo
Al fine di preservare le funzioni del suolo, gli Stati membri adottano misure adeguate e proporzionate per contenere l’immissione intenzionale o fortuita di sostanze pericolose sul o nel suolo — escluse quelle dovute alla deposizione atmosferica o quelle causate da fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e incontrollabili —, al fine di evitarne l’accumulo che potrebbe impedire al suolo di svolgere le sue funzioni o far insorgere rischi significativi per la salute umana o per l’ambiente.
Inventario dei siti contaminati
Gli Stati membri identificano,( tenuto conto della procedura ex articolo 11 e delle attività potenzialmente inquinanti per il suolo elencate all’allegato II svolte nel sito) , i siti ubicati nel loro territorio nazionale nei quali sia stata confermata la presenza di sostanze pericolose di origine antropica ad un livello tale che gli Stati membri ritengono possa comportare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente .
Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo attuale e dell’utilizzo futuro approvato del terreno.
Gli Stati membri predispongono un inventario nazionale dei siti contaminati (di seguito “l’inventario”), che sarà reso pubblico e riesaminato almeno ogni cinque anni.
Interventi sui siti contaminati
Le autorità competenti misurano il livello di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nei siti individuati ; qualora i livelli siano tali che vi siano motivi sufficienti per ritenere che questi comportano un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, per i siti in questione è necessario procedere ad una valutazione del rischio in loco:
entro cinque anni dalla [data di recepimento], per almeno il 10 % dei siti;
entro quindici anni dalla [data di recepimento], per almeno il 60 % dei siti;
entro venticinque anni dalla [data di recepimento] per i siti restanti.
Rapporto sullo stato del suolo
In caso di vendita di un sito sul quale è in corso un’attività potenzialmente inquinante che figura nell’allegato II o per il quale da documenti ufficiali, quali i registri nazionali, risulta che attività di questo tipo si siano svolte in passato, gli Stati membri provvedono affinché il proprietario del sito medesimo o il potenziale acquirente presenti all’autorità competente che svolge le analisi sulle concentrazioni degli inquinanti e all'altra parte coinvolta nella compravendita un rapporto sullo stato del suolo.
Il rapporto è rilasciato da un organismo o un soggetto autorizzato nominato dallo Stato membro. Il documento contiene almeno i seguenti elementi:
a) la storia del sito desunta dai documenti ufficiali;
b) un’analisi chimica in grado di determinare i livelli di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nel suolo, limitatamente alle sostanze connesse all’attività potenzialmente inquinante svolta sul sito. Gli Stati membri definiscono il metodo di determinazione dei livelli di concentrazione
c) i livelli di concentrazione ai quali vi sono sufficienti motivi per ritenere che le sostanze pericolose presenti comportino un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente.
Le informazioni contenute nel rapporto sullo stato del suolo sono utilizzate dalle autorità competenti per individuare i siti contaminati
Bonifica
Gli Stati membri provvedono affinché i siti contaminati inseriti nei rispettivi inventari nazionali siano sottoposti a interventi di bonifica.
Gli Stati membri preparano, sulla base dell’inventario dei siti contaminati ed entro sette anni dalla [data di recepimento], una strategia nazionale di bonifica dei siti, comprendente almeno gli obiettivi di bonifica, un elenco di priorità partendo dai siti che presentano un rischio significativo per la salute umana, un calendario per l’attuazione e i fondi stanziati dalle autorità responsabili del bilancio degli Stati membri, secondo le procedure nazionali.
La strategia nazionale di bonifica è applicata e resa pubblica entro otto anni a decorrere dalla [data di recepimento] ed è sottoposta a riesame almeno ogni cinque anni.
Sensibilizzazione e partecipazione del pubblico
Gli Stati membri adottano le misure di sensibilizzazione più opportune in merito all’importanza del suolo ai fini della sopravvivenza delle persone e degli ecosistemi, e incentivano il trasferimento di conoscenze e di esperienze per conseguire un utilizzo sostenibile del suolo.
I principi della direttiva 2003/35 sulla partecipazione del pubblico ai piani e programmi a rilevanza ambientale si applicano :
all’elaborazione, alla modifica e al riesame dei programmi di misure sulle aree a rischio
alle strategie nazionali di bonifica .
Modifica della direttiva 2004/35/CE
Viene modificato il comma 3 articolo 6 della direttiva 2004/35 sulla responsabilità civile da danno ambientale . In particolare secondo il nuovo comma l’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di riparazione , inoltre se l’operatore non adempie, non è identificabile, non è in grado di sostenere i costi di bonifica , l’azione per far intervenire l’autorità pubblica può essere esercitata anche dai soggetti che iniziano l’azione tutte quelle persone fisiche e giuridiche ( ex articolo 12 DIR2004/35) legittimate a presentare all'autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della direttiva 2004/35.