Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita' Fonte: Senato
RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE SUL DISEGNO DI LEGGE Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (n. 960)
E SUI DISEGNI DI LEGGE Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (n. 923) d’iniziativa dei senatori VALDITARA, DELOGU, STRANO, BALBONI e BUTTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2006
Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (n. 938)
d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, ASCIUTTI, AMATO, BARELLI e MAURO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 SETTEMBRE 2006dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n.—960
Onorevoli Senatori. – Con l’esame del provvedimento che contiene disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché una delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, l’Assemblea del Senato della Repubblica è chiamata oggi a rivolgere la propria attenzione agli studenti del nostro Paese, agli adolescenti e ai ragazzi che crescono nella nostra società, alla bellezza, allo slancio della loro vita, alla loro crescente responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo.
Anche l’esame di Stato è un passaggio al futuro. E l’Italia oggi è impegnata soprattutto in questo: ad aprire vie alle nuove generazioni. A 18-19 anni, al termine della scuola superiore, quando una fase della loro vita si conclude e un’altra si apre, gli studenti hanno il diritto di veder valorizzata la propria esperienza scolastica e la Repubblica ha il dovere di accertare e dichiarare i risultati acquisiti: un passaggio della vita che è insieme personale e pubblico, un passaggio serio, di cui siano percepiti il rigore, la dignità, la trasparenza, il valore; un passaggio rispetto al quale il futuro – e cioè l’università, gli istituti della formazione tecnica superiore, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni e il lavoro – non sia un obiettivo lontano ma una prospettiva già presente nell’orientamento e nel raccordo con la fase terminale dell’istruzione secondaria, nonché nella valorizzazione dell’eccellenza.
L’esame di Stato, dunque, dentro la vita dello studente, dentro la vita del Paese. Questa è la cifra del provvedimento in esame, volto a cambiare una situazione non più sostenibile che, secondo l’opinione comune, ha visto progressivamente venir meno il significato e l’autorevolezza dell’esame di Stato.
Qui c’è una svolta, nella considerazione di una prescrizione prevista dalla stessa Costituzione, che all’articolo 33 colloca l’esame di Stato conclusivo del corso di studi nel contesto dei punti fondamentali dell’istruzione, là dove si parla della libertà di insegnamento, del compito della Repubblica nel dettare le norme generali e nell’istituire scuole statali, della parità scolastica, dell’autonomia ordinamentale, delle università, accademie, istituzioni di alta cultura.
Siamo all’inizio della legislatura e sentiamo di dover rispondere all’interrogativo: perché si comincia dagli esami di Stato, mentre ancora incerta è la definizione dell’istruzione secondaria superiore, nel passaggio da una legislatura all’altra? Risponderò così: per due ragioni.
In primo luogo, noi non faremo la riforma di sistema. Smonteremo ciò che va smontato, raddrizzeremo ciò che va raddrizzato ed adegueremo ciò che va adeguato. Questo è il vero cambiamento utile alla scuola, agli studenti, alle famiglie e al Paese.
In secondo luogo, l’investimento sull’esame conclusivo prefigura la strategia, l’approccio e la prospettiva. Nella vicenda parlamentare dell’ultimo decennio, questa è la terza legislatura che inizia con un intervento sugli esami di Stato. Così avvenne nel 1997, con la legge n. 425, ripresa in questo provvedimento; così avvenne nel 2001, con la legge finanziaria n. 448, che modificò le norme sulla composizione delle commissioni. Così avviene ora, con l’equilibrio e la misura che sono richiesti dalla materia e dai tempi dell’entrata in vigore rispetto alla vita della scuola, con la consapevolezza che intervenire su questo punto, sia pure entro i confini della materia, significa, come si diceva, delineare una strategia: quello che avviene prima e quello che avverrà dopo sono già considerati qui, nell’esame di Stato.
Dunque, si può partire dall’esame di Stato. Abbiamo su questo un precedente illustre. Richiamerò le parole di Benedetto Croce che, nella sessione 1919-1920 della XXV legislatura del Regno, alla Camera dei deputati, presentando appunto un disegno di legge per la riforma degli esami e la sistemazione delle scuole medie, così si esprimeva, forse rispondendo alla medesima obiezione, tre anni prima della riforma Gentile:
«E poiché gli esami, consistendo essenzialmente in una funzione statale di riscontro dell’opera della scuola, non possono fare a meno di informare di sé e quasi di predisporre quest’opera, ognun vede che dalle norme d’esame, con le quali si determina l’obiettivo finale a cui la scuola deve tendere, questa desume anche le sue direttive».
Dalla fine, dunque, si desume il principio. Dall’esame, la scuola.
Il testo che oggi giunge in Aula è il n. 960, predisposto dal Governo e modificato dalla 7ª Commissione nel merito. In Commissione, l’esame del testo ha tenuto conto preliminarmente dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Valditara ed altri (n. 923), nonché Schifani e Asciutti (n. 938), a riprova del valore della materia in esame, e poi delle numerose audizioni (circa trenta) promosse dalla Commissione che hanno arricchito notevolmente il dibattito. Sono lieta di poter riferire all’Aula i risultati di un confronto aperto e costruttivo tra maggioranza e opposizione e tra Commissione e Governo, che ha portato a migliorare e ad arricchire in diversi punti, alcuni dei quali assai significativi, il testo del Governo, come è bene che avvenga in una democrazia matura: un confronto che ha portato tutto il Parlamento ad una prima, seria riflessione sulla scuola in questa legislatura, in attesa di altre scelte impegnative, come ad esempio in occasione della legge finanziaria.
Questa riflessione ha portato a convergenze importanti sulla serietà degli studi per la formazione dei ragazzi italiani, sul valore pubblico del sistema di istruzione costituito di scuole statali e non statali, sulla continuità dell’apprendimento negli anni precedenti la conclusione degli studi e negli anni successivi.
Sono rimasti alcuni punti di divergenza in rapporto, ad esempio, alle scuole paritarie. Ringrazio dunque tutti i colleghi, ma in modo particolare i senatori Asciutti, Valditara, Marconi, Davico, Capelli, Pellegatta, Carloni oltre che il vice ministro Mariangela Bastico e, naturalmente, la presidente Vittoria Franco.
Richiamo, in particolare, il contributo dell’opposizione, segnatamente del Gruppo di Alleanza nazionale per il tramite del senatore Valditara, sul profilo di serietà culturale dell’esame, sul ruolo dell’Invalsi, sulla composizione delle commissioni, sull’autonomia dell’università. Richiamo altresì il contributo del Gruppo di Forza Italia, e del suo capogruppo senatore Asciutti, sulla serietà del percorso dei cosiddetti «ottisti», sull’Invalsi, sui crediti anche professionali che si possono riconoscere ai candidati esterni, sull’abbinamento delle commissioni degli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati. Richiamo inoltre il contributo del Gruppo Unione dei democraticicristiani e di centro, per il tramite del senatore Marconi, sulla serietà culturale dell’esame, sul colloquio e la sua valutazione, sull’importanza della delegificazione. Richiamo infine il contributo del Gruppo della Lega Nord Padania, per il tramite del senatore Davico, sulla nomina dei presidenti, sulla composizione delle commissioni, sulla lingua d’insegnamento, sulla terza prova, sulla valutazione e sull’orientamento.
Sull’asse rappresentato dal disegno di legge n. 960 vi sono stati pochi, essenziali emendamenti del Governo e della relatrice che, raccogliendo gli stimoli del dibattito e delle diverse proposte emendative, hanno reso più solido il testo.
Importanti sono stati i contributi dei colleghi della maggioranza. Richiamo in particolare il contributo della senatrice Capelli del Gruppo di Rifondazione comunista-Sinistra europea, sulla composizione delle commissioni, sulla terza prova, sul punteggio; il contributo della senatrice Pellegatta del Gruppo Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti italiani sulla valorizzazione delle materie tecnico-scientifiche, sull’orientamento e il raccordo con l’università, la formazione tecnica superiore, l’alta formazione artistica e musicale; il contributo della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti contro la dispersione scolastica e, insieme con la presidente Vittoria Franco, sulla necessità di potenziare le conoscenze tecnico-scientifiche.
Tre a mio parere sono i punti qualificanti del presente provvedimento:
1. la natura pubblica dell’esame e il contrasto dei diplomifici, la serietà delle prove e dell’impianto, il valore del titolo di studio;
2. la responsabilizzazione degli studenti e delle istituzioni scolastiche anche in ordine alla verifica dei risultati, nella valorizzazione dell’autonomia delle scuole;
3. l’orientamento e il raccordo con l’università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti di formazione tecnica superiore, le professioni e il lavoro.
In due parole: serietà e dinamismo, impegno e superamento di rigidità, coerenza interna e apertura all’esterno, esattamente come si configura oggi l’impegno dell’Italia verso se stessa e il suo domani.
Questi punti sono rintracciabili nello svolgimento del disegno di legge e nelle sue articolazioni. L’articolo 1, relativo all’ammissione, alla commissione e alla sede d’esame, sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997. L’articolo 2 introduce per la prima volta una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati dell’eccellenza. L’articolo 3, infine, concerne le disposizioni transitorie, finali e finanziarie e le abrogazioni.
Darò conto ora degli elementi essenziali dell’articolazione del disegno di legge. All’esame di Stato vengono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Come si vede, vi è qui la richiesta del Parlamento rivolta alla scuola e agli studenti di un impegno più cogente. Alle stesse condizioni sono ammessi gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, fino al completamento e all’esaurimento dei corsi. Possono poi accedere all’esame gli alunni che abbiano ottenuto nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di sette, in ciascuna disciplina, nei due anni antecedenti il penultimo, senza ripetenze. Ciò per rendere più rigorosi e autentici i percorsi dell’eccellenza, come hanno proposto in particolare i colleghi Asciutti e Valditara. È prevista l’ammissione dei candidati esterni previo superamento di un esame preliminare, tenuto conto dei crediti formativi eventualmente acquisiti anche in esperienze professionali (emendamento Asciutti). I candidati esterni possono sostenere l’esame di Stato presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
In questo passaggio vi è, da un lato, la coerenza con il profilo del sistema pubblico di istruzione costituito di scuole statali e scuole paritarie, in relazione alla legge n. 62 del 2000 e, dall’altro, il contrasto ai diplomifici notoriamente aperti a candidati provenienti da ogni dove. A questo riguardo, desidero rilevare come complessivamente il disegno di legge che giunge in Aula sia coerente con l’impostazione che al tema della parità scolastica hanno dato in primis la Costituzione, poi la legge n. 62 e, infine, le disposizioni normative successive.
Su questo punto il dibattito ha registrato posizioni di rafforzamento della condizione delle scuole paritarie (opposizione) e altre di indebolimento (PRC e PDC-Verdi), mentre l’Ulivo, il Gruppo per le Autonomie e il Governo hanno difeso il baricentro rappresentato dal testo del Governo. Il rispetto del ruolo pubblico delle scuole non statali paritarie implica che esse siano in condizioni di parità con le scuole statali circa l’ammissione degli alunni, le sedi di esami, i criteri di svolgimento degli esami. Non sono previste, allo stato, condizioni di reciprocità per la presenza dei presidenti e dei commissari esterni, in ragione del ruolo e della funzione stabiliti per i docenti statali nelle commissioni, appunto, degli esami «di Stato». Un ordine del giorno approvato in Commissione invita tuttavia alla formazione comune dei docenti e ciò è indicativo della volontà di qualificare tutto il sistema pubblico di istruzione.
Si prevede inoltre l’ammissione di candidati esterni appartenenti ai Paesi dell’Unione europea ai fini di sostenerne l’integrazione.
Circa il contenuto dell’esame di Stato è ben chiara la sua finalità: esso è volto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato. È qui in particolare l’accoglimento di un emendamento del senatore Valditara integrato da un emendamento della relatrice.
L’esame comprende tre prove scritte ed un colloquio. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova, mentre il testo della terza è predisposto dalla commissione d’esame. In particolare, la terza prova è espressione dell’autonomia dell’istituzione scolastica, tenuto conto di modelli predisposti dall’INVALSI, il quale provvederà anche alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti al termine dei percorsi di istruzione e delle prove d’esame secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità. Come si vede, è qui affrontato il tema della verifica dei risultati, tra autonomia, valutazione nazionale e comparazione internazionale. Il Ministro disciplinerà le caratteristiche della terza prova e impartirà apposite direttive all’INVALSI.
Il punteggio per le prove è di 45 punti per la valutazione di quelle scritte, di 30 punti per il colloquio, mentre per il credito scolastico è di 25 punti al massimo. Un ordine del giorno approvato in Commissione a firma dei senatori Capelli e Asciutti è orientato verso l’attribuzione di 15 punti per ciascuna prova scritta. Il punteggio minimo è di 60 punti, il punteggio massimo di 100 punti. Sono previste altresì l’integrazione di 5 punti da parte della commissione e, per la prima volta, l’attribuzione della «lode».
Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge n. 104 del 1992. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Sono assicurati verifiche e monitoraggio sui nuovi esami di Stato nonché sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche per il recupero dei debiti formativi. Il Ministro presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato, come richiesto da un emendamento del senatore Asciutti.
La commissione d’esame è costituita da non più di sei commissari, per il 50 per cento interni e per il restante 50 per cento esterni, più il presidente esterno. Essa opera collegialmente. I commissari esterni non provengono dallo stesso distretto scolastico, come risulta da un emendamento che la relatrice ha presentato d’intesa con il Governo e la Commissione.
L’articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati: a realizzare percorsi di orientamento verso l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti di formazione tecnica superiore, le professioni e il lavoro; a valorizzare i risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea; ad incentivare l’eccellenza degli studenti, prevedendo la partecipazione di docenti universitari, docenti AFAM e docenti di istituti di formazione tecnica superiore nei percorsi di orientamento, sostegni anche di natura economica per favorire la prosecuzione degli studi, nonché la definizione di modalità di certificazione dell’eccellenza. Nei decreti relativi all’orientamento dovranno essere definiti anche criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche, come suggerito da emendamenti della senatrice Pellegatta, della senatrice Carloni e della presidente Franco. È il primo segnale di una scelta politica che attende di essere consolidata.
La novità strategica di questo articolo 2 è del tutto evidente: si investe sulla continuità dell’apprendimento negli anni decisivi della formazione e per tutta la vita, come avviene in Europa e nel resto del mondo sviluppato.
Emerge dunque il profilo di una scuola seria, solida nelle basi culturali, aperta, che riconosce il merito, che valorizza i talenti, che è attenta ai risultati, nell’interesse degli studenti italiani e nell’interesse del Paese; una scuola più europea.
Quanto al profilo finanziario sono stanziati, a decorrere dall’anno 2007, 143 milioni di euro per i compensi dei presidenti e dei commissari e 5 milioni di euro per i progetti volti ad incentivare l’eccellenza degli studenti. È prevista una disciplina transitoria per i candidati all’esame di Stato a conclusione degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, per i quali continueranno ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni previgenti.
Il Governo ha accolto, e la Commissione trasmette all’Aula, ordini del giorno della relatrice sulla formazione dei commissari di esame e sul raccordo con la strategia di Lisbona, nonché dei senatori Valditara e Ranieri sul reperimento di risorse finanziarie per permettere, in futuro, di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge n. 960; sono invece agli atti un ordine del giorno della relatrice sul colloquio orale, volto a rendere protagonisti gli studenti, e uno della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti di lotta alla dispersione scolastica.
Onorevoli colleghi, per le ragioni che ho esposto è bene non accumulare ritardi sulla vita degli studenti e sul Paese, che ne registrano già parecchi. È bene che il provvedimento sia approvato dal Parlamento con urgenza, perché le istituzioni scolastiche possano prepararsi al nuovo esame fin da ora. Non sarebbe opportuno rinviare l’applicazione delle nuove norme, come da qualche parte si sollecita, perchè è bene fare presto ciò che può migliorare la vita della scuola italiana.
Altri problemi relativi ai percorsi dell’istruzione secondaria superiore restano aperti. Resta aperta ad esempio la discussione nel Paese e nella politica – l’Unione ha delineato il suo programma al riguardo – su come debba essere la scuola italiana, su quale debba essere il suo ruolo nella vita della società: un’idea della scuola che è tutt’uno con l’idea che abbiamo del Paese, di tutto il Paese, dal Sud al Nord.
Già con questo provvedimento, comunque, il Parlamento può comunicare al Paese la volontà di segnare questa fase con i caratteri della serietà, dell’equilibrio, della tensione educativa e culturale. Può farlo con una volontà comune, peraltro già manifestata in Commissione. Continuiamo in molti a pensare che la scuola appartiene a tutti, non certo ad uno schieramento.
Vogliamo trasmettere agli studenti un messaggio chiaro: abbiamo fiducia in voi, abbiate fiducia in voi stessi. Siate protagonisti. E allo stesso modo parliamo agli insegnanti: vogliamo sia data dignità alla scuola e al suo lavoro. Attraverso l’esame di Stato il Paese si guarda allo specchio vedendo il suo volto giovane, sognando il suo futuro. Anche attraverso l’esame di Stato il Parlamento sostiene il futuro delle nuove generazioni e mette in moto l’Italia.
Soliani, relatrice
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università
Art. 1.
(Ammissione all’esame di Stato, commissione e sede di esame)
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.
Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.
2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
5. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.
7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.
11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».
Art. 2.
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato.
4. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni)
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4. All’onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.