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Documento #id 15838

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title: La Federazione ha rimosso il diritto per le società calcistiche di imporre ai calciatori “giovani di serie” un contratto di apprendistato professionalizzante senza un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’atleta.
L’Autorità Garante della
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La Federazione ha rimosso il diritto per le società calcistiche di imporre ai calciatori “giovani di serie” un contratto di apprendistato professionalizzante senza un’espressa manifestazione di volontà da parte dell’atleta.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso positivamente una moral suasion nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La FIGC, con il Comunicato Ufficiale n. 233/A del 31 maggio 2024, aveva adottato una modifica delle Norme Organizzative Interne federali (“NOIF”) che reintroduceva un vincolo di durata ultra-biennale per i calciatori “giovani di serie”. In particolare, nel comunicato era previsto, in aggiunta al vincolo di durata biennale ammesso dalla normativa vigente, il diritto per le società calcistiche di stipulare, a prescindere dalla volontà dei giocatori con esse tesserati, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata massima di tre anni.


In seguito ai rilievi espressi dall’Autorità nel corso di diverse audizioni con la Federazione stessa, le Leghe Professionistiche e l’Associazione Italiana Calciatori, la FIGC ha modificato questa regolamentazione. La nuova versione delle NOIF, approvata dal Consiglio Federale il 30 gennaio scorso con il Comunicato Ufficiale 159/A, subordina la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante con la società di tesseramento a una espressa manifestazione di volontà da parte del calciatore, senza la quale, alla scadenza del vincolo sportivo così come ammesso dalla normativa vigente, il giocatore è libero di scegliere presso quale sodalizio sportivo proseguire il proprio percorso calcistico. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025; da questa data le società calcistiche non avranno più il diritto di imporre unilateralmente il contratto precedente.


Roma, 14 febbraio 2025


 

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