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Documento #id 46882

id: 46882
title: La società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine
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La società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 5 milioni di euro la società ALD, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta riguardo alla gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale, la società ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo. Questo servizio, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Tuttavia, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale ALD ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato.


Inoltre, è emerso che il consumatore non è stato puntualmente avvisato neppure dei criteri adottati dalla società per valutare quali danni non fossero considerati derivanti da normale usura e fossero quindi a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere (ALD esclude l’addebito per i soli danni valutati “da normale usura”). Infine, l’Autorità ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata.


Roma, 9 ottobre 2025


Testo del provvedimento

pubDate: 20251009
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